D.Lgs. Governo n°
257 del 19/11/2007
Attuazione
della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute
relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici
(campi elettromagnetici).
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante «Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge
comunitaria 2005», ed in particolare l'articolo 1 e l'Allegato B;
Vista la
direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi
elettromagnetici);
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della
direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE,
della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva
90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva
97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE, della direttiva
2001/45/CE e della direttiva 99/92/CE, della direttiva 2003/10/CE e della
direttiva 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori durante il lavoro e successive modificazioni;
Vista la legge
22 febbraio 2001, n. 36, recante legge quadro sulla protezione delle esposizioni
a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 luglio
2007;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella
seduta del 20 settembre 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni
del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre
2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, dello
sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
degli affari regionali e le autonomie locali e per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione;
E m a n a
il seguente decreto
legislativo:
Art. 1. - Sostituzione del titolo del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626.
1. Il titolo del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto
legislativo n. 626 del 1994», e' sostituito dal seguente: «Attuazione delle
direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE,
99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti
il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il
lavoro.».
Art. 2. - Modifica della rubrica del titolo V- bis e
inserimento del titolo V-ter nel decreto legislativo n. 626 del 1994.
1. La
rubrica del titolo V-bis e' sostituita dalla seguente:
«Protezione da agenti
fisici: rumore».
2. Dopo il titolo V-bis del decreto legislativo n. 626 del
1994, e' inserito il seguente:
«"Titolo V-ter - PROTEZIONE DA AGENTI
FISICI: CAMPI ELETTROMAGNETICI
Capo I - Disposizioni generali
Art.
49-terdecies - Campo di applicazione
1. Il presente titolo determina i
requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute
e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a
300 GHz), come definiti dall'articolo quaterdecies, durante il lavoro. Le
disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza
dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo
umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di
energia, nonche' da correnti di contatto.
2. Il presente titolo non
disciplina la protezione da eventuali effetti a lungo termine e non riguarda i
rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.
Art.
49-quaterdecies - Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni del presente
titolo si intendono per:
a) «campi elettromagnetici»: campi magnetici statici
e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di
frequenza inferiore o pari a 300 GHz;
b) «valori limite di esposizione»:
limiti all'esposizione a campi elettromagnetici che sono basati direttamente
sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto
di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici
sono protetti contro tutti gli effetti nocivi per la salute conosciuti;
c)
«valori di azione»: l'entita' dei parametri direttamente misurabili, espressi in
termini di intensita' di campo elettrico (E), intensita' di campo magnetico (H),
induzione magnetica (B) e densita' di potenza (S), che determina l'obbligo di
adottare una o piu' delle misure specificate nel presente titolo. Il rispetto di
questi valori assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di
esposizione.
Art. 49-quindecies - Valori limite di esposizione e valori
di azione.
1. I valori limite di esposizione sono riportati nell'allegato
VI-bis, lettera A, tabella 1.
2. I valori di azione sono riportati
nell'allegato VI-bis, lettera B, tabella 2.
Capo II - Obblighi del datore
di lavoro.
Art. 49-sexiesdecies - Identificazione dell'esposizione e
valutazioni dei rischi.
1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui
all'articolo 4, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o
calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori.
La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati in
conformita' alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di
normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). Finche' le citate norme non avranno
contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione,
misurazione e calcolo dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici,
il datore di lavoro adotta le specifiche linee guida individuate od emanate
dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per
l'igiene del lavoro, di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, o, in
alternativa, quelle del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), tenendo conto,
se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle
attrezzature in confonnita' alle specifiche direttive comunitarie di
prodotto.
2. A seguito della valutazione dei livelli dei campi
elettromagnetici effettuata in conformita' al comma 1, qualora risulti che siano
superati i valori di azione di cui all'articolo 49-quindecies, il datore di
lavoro valuta e, quando necessario, calcola se i valori limite di esposizione
sono stati superati.
3. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai
commi 1 e 2 non devono necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro
accessibili al pubblico purche' si sia gia' proceduto ad una valutazione
conformemente alle disposizioni relative alla limitazione dell'esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e risultino rispettate
per i lavoratori le restrizioni previste dalla raccomandazione 1999/519/CE del
Consiglio, del 12 luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla
sicurezza.
4. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai commi 1 e
2 sono programmati ed effettuati, con cadenza almeno quinquennale, da personale
competente nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione di cui
all'articolo 8. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo del
livello di esposizione costituiscono parte integrante del documento di
valutazione del rischio.
5. Nell'ambito della valutazione del rischio di cui
all'articolo 4, il datore di lavoro presta particolare attenzione ai seguenti
elementi:
a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo
dell'esposizione;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di
cui all'articolo 49-quindecies;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla
sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
d) qualsiasi
effetto indiretto quale:
1) interferenza con attrezzature e dispositivi
medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi
impiantati);
2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi
magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT;
3) innesco di
dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
4) incendi ed esplosioni dovuti
all'accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da
campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;
e) l'esistenza di
attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di
esposizione ai campi elettromagnetici;
f) per quanto possibile, informazioni
adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le
informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche;
g) sorgenti multiple
di esposizione;
h) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.
6.
Il datore di lavoro nel documento di valutazione del rischio di cui all'articolo
4 deve precisare le misure adottate, previste dagli articoli 49-septiesdecies e
49-octiesdecies. Nel documento di valutazione del rischio il datore di lavoro
puo' includere una giustificazione, per la quale data la natura e l'entita' dei
rischi connessi con i campi elettromagnetici non e' stata necessaria una
valutazione dei rischi piu' dettagliata. La valutazione dei rischi viene
aggiornata, con cadenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si
verifichino mutamenti che potrebbero renderla superata, oppure quando i
risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua
revisione.
Art. 49-septiesdecies - Misure di prevenzione e
protezione.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 il datore di
lavoro, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilita' di misure per
controllare il rischio alla fonte, elimina alla sorgente o riduce al minimo i
rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici.
2. A seguito
della valutazione dei rischi di cui all'articolo 49-sexiesdecies, qualora
risulti che i valori di azione di cui all'articolo 49-quindecies sono superati,
il datore di lavoro, a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo
49-sexiesdecies, comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono
superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza, elabora ed
applica un programma d'azione che comprenda misure tecniche e organizzative
intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione,
tenendo conto in particolare:
a) di altri metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione ai campi elettromagnetici;
b) della scelta di attrezzature
che emettano campi elettromagnetici di intensita' inferiore, tenuto conto del
lavoro da svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione dei
campi elettromagnetici, incluso se necessario l'uso di dispositivi di sicurezza,
schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute;
d) degli
appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e
delle postazioni di lavoro;
e) della progettazione e della struttura dei
luoghi e delle postazioni di lavoro;
f) della limitazione della durata e
dell'intensita' dell'esposizione;
g) della disponibilita' di adeguati
dispositivi di protezione individuale.
3. I luoghi di lavoro dove i
lavoratori, in base alla valutazione del rischio di cui all'articolo
49-sexiesdecies possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i
valori di azione devono essere indicati con un'apposita segnaletica. Tale
obbligo non sussiste nel caso che dalla valutazione effettuata a norma
dell'articolo 49-sexiesdecies, comma 2, il datore di lavoro dimostri che i
valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi
rischi relativi alla sicurezza. Dette aree sono inoltre identificate e l'accesso
alle stesse e' limitato, laddove cio' sia tecnicamente possibile e sussista il
rischio di un superamento dei valori limite di esposizione.
4. In nessun caso
i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di
esposizione. Allorche', nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in
applicazione del presente titolo i valori limite di esposizione risultino
superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare
l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause
del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le
misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.
5. A
norma dell'articolo 4, comma 1, il datore di lavoro adatta le misure di cui al
presente articolo alle esigenze dei lavoratori esposti particolarmente sensibili
al rischio.
Art. 49-octiesdecies - Informazione e formazione dei
lavoratori.
1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, il
datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori esposti a rischi derivanti da
campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano
informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi di
cui all'articolo 49-sexiesdecies con particolare riguardo:
a) alle misure
adottate in applicazione del presente titolo;
b) all'entita' e al significato
dei valori limite di esposizione e dei valori di azione di cui all'articolo
49-quindecies, nonche' ai potenziali rischi associati;
c) ai risultati della
valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai campi
elettromagnetici effettuate a norma dell'articolo 49-sexiesdecies;
d) alle
modalita' per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per
la salute;
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;
f) alle procedure di
lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti
dall'esposizione.
Art. 49-noviesdecies - Sorveglianza sanitaria.
1.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 e dall'articolo 17, e fermo
restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 49-septiesdecies, comma
4, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori per i quali e' stata
rilevata un'esposizione superiore ai valori limite di cui all'articolo
49-quindecies, comma 1.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata
periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicita' inferiore decisa
dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente
sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi di
cui all'articolo 49-sexiesdecies.
3. Nel caso in cui la sorveglianza
sanitaria riveli in un lavoratore l'esistenza di un danno alla salute il medico
competente ne informa il datore di lavoro che procede ad effettuare una nuova
valutazione del rischio a norma dell'articolo 49-sexiesdecies.
Art.
49-vicies Cartelle sanitarie e di rischio.
1. Il medico competente, per
ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 49-noviesdecies, comma 1, provvede
ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, secondo quanto
previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d). I singoli lavoratori hanno, su
richiesta, accesso ai loro dati medici personali.».
Art. 3. -
Sanzioni.
1. All'articolo 89 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n.626, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le
parole «49-quinquies, commi 1 e 6;» sono inserite le seguenti: «49-sexiesdecies,
commi 1 e 6;»;
b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «49-undecies, comma
3, secondo periodo;» sono inserite le seguenti: «49-sexiesdecies, comma 2,
49-septiesdecies, comma 2;»;
c) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «49,
comma 1;» sono inserite le seguenti: «49-septiesdecies, commi 3 e 4;»;
2.
All'articolo 92, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, dopo le parole: «17, comma 1, lettere b), d), h) e l);» sono inserite le
seguenti: « 49-noviesdecies, comma 3, 49-vicies;».
Art. 4. - Clausola di
cedevolezza.
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto
comma, della Costituzione, e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio
2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo riguardanti ambiti
di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano si applicano, nell'esercizio del potere sostituivo dello Stato e con
carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per
l'attuazione della direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle
regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la
normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia
dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi
fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della
Costituzione.
Art. 5. - Invarianza degli oneri.
1. All'attuazione
degli articoli dal 49-terdecies al 49-vicies del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, come modificato dal presente decreto, le amministrazioni
pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con
le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 6. -
Entrata in vigore.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 entrano in vigore
il 30 aprile 2008.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Allegato VI-bis
(previsto dall'art.
49-quindecies)
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE PER I
CAMPI ELETTROMAGNETICI
Le seguenti grandezze fisiche sono utilizzate
per descrivere l'esposizione ai campi elettromagnetici:
Corrente di contatto
(I c). La corrente di contatto tra una persona e un oggetto e' espressa in
Ampere (A). Un conduttore che si trovi in un campo elettrico puo' essere
caricato dal campo.
Densita' di corrente (J). E' definita come la corrente
che passa attraverso una sezione unitaria perpendicolare alla sua direzione in
un volume conduttore quale il corpo umano o una sua parte. E' espressa in Ampere
per metro quadro (A/m^2).
Intensita' di campo elettrico. E' una grandezza
vettoriale (E) che corrisponde alla forza esercitata su una particella carica
indipendentemente dal suo movimento nello spazio. E' espressa in Volt per metro
(V/m).
Intensita' di campo magnetico. E' una grandezza vettoriale (H) che,
assieme all'induzione magnetica, specifica un campo magnetico in qualunque punto
dello spazio. E' espressa in Ampere per metro (A/m).
Induzione magnetica. E'
una grandezza vettoriale (B) che determina una forza agente sulle cariche in
movimento. E' espressa in Tesla (T). Nello spazio libero e nei materiali
biologici l'induzione magnetica e l'intensita' del campo magnetico sono legate
dall'equazione 1 A m^-1 = 4pgreco 10^-7 T.
Densita' di potenza (S). Questa
grandezza si impiega nel caso delle frequenze molto alte per le quali la
profondita' di penetrazione nel corpo e' modesta. Si tratta della potenza
radiante incidente perpendicolarmente a una superficie, divisa per l'area della
superficie in questione ed e' espressa in Watt per metro quadro
(W/m^2).
Assorbimento specifico di energia (SA). Si definisce come l'energia
assorbita per unita' di massa di tessuto biologico e si esprime in Joule per
chilogrammo (J/kg). Nella presente direttiva esso si impiega per limitare gli
effetti non termici derivanti da esposizioni a microonde pulsate.
Tasso di
assorbimento specifico di energia (SAR). Si tratta del valore mediato su tutto
il corpo o su alcune parti di esso, del tasso di assorbimento di energia per
unita' di massa di tessuto corporeo ed e' espresso in Watt per chilogrammo
(W/kg). Il SAR a corpo intero e' una misura ampiamente accettata per porre in
rapporto gli effetti termici nocivi dell'esposizione a radiofrequenze (RF).
Oltre al valore del SAR mediato su tutto il corpo, sono necessari anche valori
locali del SAR per valutare e limitare la deposizione eccessiva di energia in
parti piccole del corpo conseguenti a particolari condizioni di esposizione,
quali ad esempio il caso di un individuo in contatto con la terra, esposto a RF
dell'ordine di pochi MHz e di individui esposti nel campo vicino di
un'antenna.
Tra le grandezze sopra citate, possono essere misurate
direttamente l'induzione magnetica, la corrente di contatto, le intensita' di
campo elettrico e magnetico, e la densita' di potenza.
A. VALORI
LIMITE DI ESPOSIZIONE
Per specificare i valori limite di
esposizione relativi ai campi elettromagnetici, a seconda della frequenza, sono
utilizzate le seguenti grandezze fisiche:
* sono definiti valori limite di
esposizione per la densita' di corrente relativamente ai campi variabili nel
tempo fino a 1 Hz, al fine di prevenire effetti sul sistema cardiovascolare e
sul sistema nervoso centrale;
* fra 1 Hz e 10 MHz sono definiti valori limite
di esposizione per la densita' di corrente, in modo da prevenire effetti sulle
funzioni del sistema nervoso;
* fra 100 kHz e 10 GHz sono definiti valori
limite di esposizione per il SAR, in modo da prevenire stress termico sul corpo
intero ed eccessivo riscaldamento localizzato dei tessuti.
Nell'intervallo di
frequenza compreso fra 100 kHz e 10 MHz, i valori limite di esposizione previsti
si riferiscono sia alla densita' di corrente che al SAR;
* fra 10 GHz e 300
GHz sono definiti valori limite di esposizione per la densita' di potenza al
fine di prevenire l'eccessivo riscaldamento dei tessuti della superficie del
corpo o in prossimita' della stessa.
Tabella 1 Valori limite di
esposizione (art. 49-quindecies, comma 1).
Tutte le condizioni devono
essere rispettate.
Intervallo di frequenza | Densità di corrente per corpo e tronco J (mA/m2) (rms) |
SAR mediato sul corpo intero (W/kg) |
SAR localizzato (corpo e tronco) (W/kg) |
SAR localizzato (arti) (W/kg) |
Densità di potenza(W/m2) |
Fino a 1 Hz | 40 | / | / | / | / |
1 - 4 Hz | 40/f | / | / | / | / |
4 - 1000 Hz | 10 | / | / | / | / |
1000 Hz -100 kHz | f/100 | / | / | / | / |
100 kHz - 10 Mhz | f/100 | 0,4 | 10 | 20 | / |
10 MHz- 10 GHz | / | 0,4 | 10 | 20 | / |
10 - 300 GHz | / | / | / | / | 50 |
Note:
1. f e' la frequenza in Hertz.
2. I valori limite di
esposizione per la densita' di corrente si prefiggono di proteggere dagli
effetti acuti, risultanti dall'esposizione, sui tessuti del sistema nervoso
centrale nella testa e nel torace. I valori limite di esposizione
nell'intervallo di frequenza compreso fra 1 Hz e 10 MHz sono basati sugli
effetti nocivi accertati sul sistema nervoso centrale. Tali effetti acuti sono
essenzialmente istantanei e non v'e' alcuna giustificazione scientifica per
modificare i valori limite di esposizione nel caso di esposizioni di breve
durata. Tuttavia, poiche' i valori limite di esposizione si riferiscono agli
effetti nocivi sul sistema nervoso centrale, essi possono permettere densita' di
corrente piu' elevate in tessuti corporei diversi dal sistema nervoso centrale a
parita' di condizioni di esposizione.
3. Data la non omogeneita' elettrica
del corpo, le densita' di corrente dovrebbero essere calcolate come medie su una
sezione di 1 cm ^2 perpendicolare alla direzione della corrente.
4. Per le
frequenze fino a 100 kHz, i valori di picco della densita' di corrente possono
essere ottenuti moltiplicando il valore efficace rms per (2)^«1/2».
5. Per le
frequenze fino a 100 kHz e per i campi magnetici pulsati, la massima densita' di
corrente associata agli impulsi puo' essere calcolata in base ai tempi di
salita/discesa e al tasso massimo di variazione dell'induzione magnetica. La
densita' di corrente indotta puo' essere confrontata con il corrispondente
valore limite di esposizione.
Per gli impulsi di durata la frequenza
equivalente per l'applicazione dei limiti di esposizione va calcolata come f =
1/(2).
6. Tutti i valori di SAR devono essere ottenuti come media su un
qualsiasi periodo di 6 minuti.
7. La massa adottata per mediare il SAR
localizzato e' pari a ogni 10 g di tessuto contiguo. Il SAR massimo ottenuto in
tal modo costituisce il valore impiegato per la stima dell'esposizione. Si
intende che i suddetti 10 g di tessuto devono essere una massa di tessuto
contiguo con proprieta' elettriche quasi omogenee. Nello specificare una massa
contigua di tessuto, si riconosce che tale concetto puo' essere utilizzato nella
dosimetria numerica ma che puo' presentare difficolta' per le misurazioni
fisiche dirette. Puo' essere utilizzata una geometria semplice quale una massa
cubica di tessuto, purche' le grandezze dosimetriche calcolate assumano valori
conservativi rispetto alle linee guida in materia di esposizione.
8. Per
esposizioni pulsate nella gamma di. frequenza compresa fra 0,3 e 10 GHz e per
esposizioni localizzate del capo, allo scopo di limitare ed evitare effetti
uditivi causati da espansione termoclastica, si raccomanda un ulteriore valore
limite di esposizione. Tale limite e' rappresentato dall'assorbimento specifico
(SA) che non dovrebbe superare 10 mJ/kg calcolato come media su 10 g di
tessuto.
9. Le densita' di potenza sono ottenute come media su una qualsiasi
superficie esposta di 20 cm^2 e su un qualsiasi periodo di 68/f^«1,05» minuti (f
in GHz) per compensare la graduale diminuzione della profondita' di penetrazione
con l'aumento della frequenza. Le massime densita' di potenza nello spazio,
mediate su una superficie di 1 cm^2, non dovrebbero superare 20 volte il valore
di 50 W/m^2.
10. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici pulsati o
transitori o in generale per quanto riguarda l'esposizione simultanea a campi di
frequenza diversa, e' necessario adottare metodi appropriati di valutazione,
misurazione e/o calcolo in grado di analizzare le caratteristiche delle forme
d'onda e la natura delle interazioni biologiche, tenendo conto delle norme
armonizzate europee elaborate dal CENELEC.
B. VALORI DI
AZIONE
I valori di azione di cui alla tabella 2 sono ottenuti a
partire dai valori limite di esposizione secondo le basi razionali utilizzate
dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non
ionizzanti (ICNIRP) nelle sue linee guida sulla limitazione dell'esposizione
alle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP 7/99).
Tabella 2 Valori di azione
( art- 49-quindecies, comma 2)
[valori efficaci (rms) imperturbati]
;
Intervallo di frequenza | Intensità di campo elettrico E (V/m) |
Intensità di campo magnetico H (A/m) |
Induzione magnetica B (mT) |
Densità di potenza di onda piana Seq(Wm2) |
Corrente di
contatto lc (mA) |
Corrente indotta attraverso gli arti IL (mA) |
0 - 1 Hz | / | 1,63x 105 | 2 x 105 | / | 1,0 | / |
1 - 8 Hz | 20000 | 1,63x 105 /f2 | 2 x 105 /f2 | / | 1,0 | / |
8 - 25 Hz | 20000 | 2 x 104 /f | 2,5 x 104 /f | / | 1,0 | / |
0,025 - 0,82 kHz | 500 /f | 20 /f | 25 /f | / | 1,0 | / |
0,82 - 2,5 kHz | 610 | 24,4 | 30,7 | / | 1,0 | / |
2,5 - 65 kHz | 610 | 24,4 | 30,7 | / | 0,4f | / |
65 -100 kHz | 610 | 1600 /f | 2000 /f | / | 0,4 /f | / |
0,1 - 1 MHz | 610 | 1,6 /f | 2 /f | / | 40 | / |
1 - 10 MHz | 610 /f | 1,6 /f | 2 /f | / | 40 | / |
10-110 MHz | 61 | 0,16 | 0,2 | 10 | 40 | 100 |
110 - 400 MHz | 61 | 0,16 | 0,2 | 10 | / | / |
400 - 2000 MHz | 3f 1/2 | 0,008f 1/2 | 0,01f 1/2 | f /40 | / | / |
2 - 300 GHz | 137 | 0,36 | 0,45 | 50 | / | / |
Note:
1. f e' la frequenza espressa nelle unita' indicate nella
colonna relativa all'intervallo di frequenza.
2. Per le frequenze comprese
fra 100 kHz e 10 GHz, S «eq», E, H, B e I «L» devono essere calcolati come medie
su un qualsiasi periodo di 6 minuti.
3. Per le frequenze che superano 10 GHz,
S «eq», E, H e B devono essere calcolati come medie su un qualsiasi periodo di
68/f^«1/05» minuti (f in GHz).
4. Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori
di azione di picco per le intensita' di campo possono essere ottenuti
moltiplicando il valore efficace rms per (2)^«1/2». Per gli impulsi di durata t
p, la frequenza equivalente da applicare per i valori di azione va calcolata
come f = 1/(2t p).
Per le frequenze comprese tra 100 kHz e 10 MHz, i valori
di azione di picco per le intensita' di campo sono calcolati moltiplicando i
pertinenti valori efficaci (rms) per 10^a, dove a = (0,665 log (f/10) + 0,176),
f in Hz.
Per le frequenze comprese tra 10 MHz e 300 GHz, i valori di azione
di picco sono calcolati moltiplicando i valori efficaci (rms) corrispondenti per
32 nel caso delle intensita' di campo e per 1000 nel caso della densita' di
potenza di onda piana equivalente.
5. Per quanto riguarda i campi
elettromagnetici pulsati o transitori o in generale l'esposizione simultanea a
campi di frequenza diversa, e' necessario adottare metodi appropriati di
valutazione, misurazione e/o calcolo in grado di analizzare le caratteristiche
delle forme d'onda e la natura delle interazioni biologiche, tenendo conto delle
norme armonizzate europee elaborate dal CENELEC.
6. Per i valori di picco di
campi elettromagnetici pulsati modulati si propone inoltre che, per le frequenze
portanti che superano 10 MHz, S e q valutato come media sulla durata
dell'impulso non superi di 1000 volte i valori di azione per S e q, o che
l'intensita' di campo non superi di 32 volte i valori di azione dell'intensita'
di campo alla frequenza portante.
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